Si è assegnato, nelle scorse settimane, in Commissione Affari Costituzionali della Camera l’iter collegato alla proposta di legge costituzionale finalizzata a introdurre nella Costituzione i princìpi della tutela dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile
La Costituzione, infatti, non ha mai definito il concetto di ambiente come bene da tutelare, anche se il diritto all’ambiente è ormai da anni al centro del dibattito internazionale ed è tutelato in modo esplicito all’interno di numerose direttive comunitarie.
Oggi ci troviamo di fronte a sfide, sia ambientale sia sociali, che i padri costituenti non potevano prevedere e di cui molti, ancora oggi, non hanno piena consapevolezza, applicando modelli di produzione e consumo che richiedono un utilizzo di risorse e territorio inimmaginabili solo venticinque anni fa. Se non si imbocca immediatamente la via dello sviluppo sostenibile, comprometteremo la possibilità non solo delle generazioni future, ma anche di quelle presenti di avere le stesse opportunità che hanno avuto le precedenti.
La presenza del concetto di sviluppo sostenibile nella Costituzione – sostengono i promotori – rafforzerebbe anche tutta la produzione normativa successiva, che dovrebbe rifarsi al dettato costituzionale, e obbligherebbe il legislatore a non poter più prescindere dalla sostenibilità, sottraendolo dalla pericolosa tentazione di ricercare soluzioni e consenso elettorale con interventi ad impatto positivo immediato, ma con ricadute negative nel medio-lungo periodo.
In attesa di una pronta integrazione, ecco gli articoli interessati da modifica.
Art. 2
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale anche nei confronti delle generazioni future.
Art. 9
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
Riconosce e garantisce la tutela dell’ambiente come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività.
Promuove le condizioni per uno sviluppo sostenibile.
Art. 41
L’iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. Sostituito da: Essa non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà o alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e di sviluppo sostenibile.
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