È legge costituzionale: la tutela dell’ambiente e della biodiversità e degli ecosistemi sono ora parte integrante della costituzione italiana. L’Aula della Camera ha definitivamente approvato la proposta di legge costituzionale che modifica in tal senso due articoli della Carta, il 9 ed il 41.
Il testo, alla seconda lettura alla Camera, è passato a Montecitorio con 468 voti a favore, un contrario e sei astenuti.
Il Senato lo aveva approvato con la maggioranza dei due terzi lo scorso 3 novembre. Di conseguenza, entra subito in vigore e non è sottoponibile a referendum.
“Questo voto del Parlamento segna una giornata epocale: testimonio qui la presenza del governo che crede in questo cambiamento, grazie al quale la nostra Repubblica introduce nei suoi principi fondanti la tutela dell’ambiente”. Così il ministro per la transizione ecologica, Roberto Cingolani, commenta a Montecitorio il voto della Camera che introduce la tutela dell’ambiente in Costituzione.
“Grande soddisfazione per l’ok del Parlamento alla modifica della Costituzione con inserimento della tutela dell’ambiente e del principio di giustizia intergenerazionale”. Lo afferma il ministro delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili (Mims), Enrico Giovannini che, come presidente dell’Asvis, era stato tra i promotori dell’inserimento della norma nella Carta Costituzionale. “Il Mims – afferma il ministro – sta già andando nella direzione dello sviluppo sostenibile, come il cambio del nome del Ministero dimostra. Lavoriamo per rendere infrastrutture e mobilità più sostenibili e resilienti per questa e per le future generazioni”.
“Questa modifica costituzionale – commenta Donatella Bianchi, presidente del WWF Italia – è un primo importantissimo passo che armonizza il nostro sistema con i principi formulati a livello europeo e internazionale e fatti propri dalla giurisprudenza costituzionale, di legittimità e di merito. Per dare concretezza a questi passaggi è ora necessario definire un sistema normativo organico e innovativo a tutela della natura d’Italia. Il nuovo assetto costituzionale rafforza significativamente il principio della sostenibilità, sin qui trattato solo in termini di dottrina e giurisprudenza, e crea il presupposto per aumentare il livello di salvaguardia del capitale naturale che costituisce la base insostituibile di tutte le nostre attività anche economiche”.
L’inserimento della tutela ambientale tra i principi fondamentali
I primi 12 articoli della Costituzione sono quelli che esprimono i principi fondamentali sui quali poggia la vita e l’organizzazione dello Stato italiano. La riforma odierna interviene sull’articolo 9. «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica – fu stabilito dai costituenti -. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione». A questi due commi, da oggi, sarà aggiunto un terzo comma. «Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni». La modifica esplicita, di fatto, il concetto della preservazione dell’ambiente in modo che il suo equilibrio si protragga nel tempo per permettere ai futuri cittadini italiani di beneficiarne. Sempre nel nuovo terzo comma dell’articolo 9, poi, i parlamentari hanno scelto di inserire un riferimento agli animali. È un inedito per la Costituzione italiana. La riforma prevede infatti una riserva di legge che impegna i legislatori ad approvare le norme necessarie alla protezione di tutti gli esseri senzienti. «La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali».
La subordinazione dell’attività economica all’ambiente
Il terzo elemento di modifica della Carta riguarda l’articolo 41, che si trova nella parte dedicata ai «diritti e doveri dei cittadini». Ad oggi, l’articolo è suddiviso in tre commi. Il primo, «l’iniziativa economica privata è libera», risulta inalterato dopo l’approvazione del disegno di legge di oggi, 8 febbraio 2022. Al secondo e al terzo comma, invece, vengono aggiunti due incisi. Tale iniziativa economica privata, cioè, «Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute e all’ambiente – che si aggiungono ai preesistenti campi della -, sicurezza, libertà e dignità umana». Al terzo comma, che include anche l’azione economica del settore pubblico, il provvedimento inserisce il fine ambientale delle attività produttive: «La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali».